Il diritto a conoscere atti,  documenti o dati formati o detenuti dall'Agenzia Regionale di Sanità può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme,  quali il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”.

L'accesso agli atti e documenti può essere richiesto all'Amministrazione con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:

1. Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1)

In caso di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è stabilito l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico c.d. “semplice”.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti, nel caso in cui non siano presenti sul sito istituzionale. L‘Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l‘avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l‘informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’Ente provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile della trasparenza per l’Agenzia Regionale di Sanità è stato individuato nel dott. Paolo Francesconi, dirigente del Settore Sanitario dell’Osservatorio di Epidemiologia, titolare anche delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione.

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Telefono: 055 4624374

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell‘art. 5 del citato d.lgs. 33/2013, può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. Ai sensi dell‘art. 11bis della l.r. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell‘esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell‘ARS.

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Telefono: 055 4624329

Modulo richiesta di accesso civico semplice
Modulo richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo

2. Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2)

L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all’amministrazione per accedere a dati e documenti detenuti dall’amministrazione stessa, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione e risponde al principio generale di trasparenza. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto con D.Lgs. 97/2016, questa nuova forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato può essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico- sicurezza nazionale-difesa e questioni militari-relazioni internazionali-politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato-indagini su reati e loro perseguimento-svolgimento attività ispettive) e alla tutela di interessi privati (protezione dati personali-libertà e segretezza della corrispondenza-interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali). L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013".

Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 7): nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (utilizzando il modulo presente nella presente pagina) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso e’ stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell’Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare  ricorso al difensore civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.

Modulo per accesso civico generalizzato
Modulo per richiesta di riesame

3. Accesso documentale (L. 241/1990)

Le disposizioni del capo V della L.241/1990 e ss.mm.ii. disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale). Il soggetto, nella richiesta all’amministrazione di visionare o ricevere copia di documenti amministrativi, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera b) della L.241/1990, di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Modulo per accesso documentale

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell’Amministrazione di non consentire l’accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.

4. Modalità di trasmissione richieste di accesso

La richiesta di accesso, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli resi disponibili nella presente pagina, può essere inviata in modalità telematica, in conformità con quanto previsto dal D.lgs 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale, tramite PEC all’indirizzo istituzionale dell’ARS: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

In tale ipotesi:
- la richiesta deve pervenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
- nel messaggio di posta elettronica deve essere indicato il nome del richiedente;
- la richiesta non necessita di sottoscrizione autografa se trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- al messaggio deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

La richiesta può essere presentata anche a mano o tramite posta elettronica normale o servizio postale ordinario, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all’Ufficio protocollo di ARS (tel. n. 055 4624338) o inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nel campo Oggetto della comunicazione deve essere specificato la tipologia di accesso richiesto.

In caso di invio per servizio postale ordinario e per e-mail, la richiesta deve essere sottoscritta con firma autografa e presentata insieme alla copia di un documento d’identità del richiedente.

La richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata al responsabile della trasparenza Paolo Francesconi con le modalità sopra descritte o per e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o per servizio postale ordinario a: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ARS – Via Pietro Dazzi, 1 – 50141 – Firenze.

5. Registro degli accessi
Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato): negli anni 2017-2020 non è pervenuta nessuna richiesta di accesso.

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