Il biotestamento: prime regole sul fine vita. Riflessioni a margine della Legge 219/17

Convegno a Firenze il 7 giugno 2018


4/6/2018
Dopo oltre 30 anni di dibattito in Parlamento e nel paese, anche l'Italia, buona ultima in Europa, ha la sua legge su Consenso informato disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure.
Composta da soli 5 articoli, questo testo declina in conformità con i principi costituzionali – in primis quelli desumibili dagli art 2,13,32 Cost. così come interpretati dalle Giurisprudenza di merito e legittimità intervenuta sino ad oggi - libertà, limiti e modalità operative attraverso la quale si realizza la relazione medico-paziente.

Contenuto e forma dal consenso informato quale condizione di legittimità di qualsiasi trattamento sanitario, diritto all’interruzione delle terapie nell'ipotesi in cui il soggetto interessato sia divenuto incapace di esprimere in tal senso la propria volontà per effetto di una impossibilità psico-fisica nel frattempo sopravvenuta, pianificazione condivisa delle cure quale nuova modalità operativa dell'alleanza terapeutica medico-paziente, costituiscono, in sintesi, il contenuto delle disposizioni approvate .

L’articolo 1 precisa che: lo scopo perseguito: «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona»; stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata. In previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, consegue la possibilità di stabilire in anticipo attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso. La nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale vengono considerati trattamenti terapeutici.
Altrettanto importante la previsione riguardo la pianificazione condivisa delle cure quale strumento contrattuale di programmazione tra medico e paziente del piano terapeutico che dovrà essere seguito.
Altrettanto importante la previsione in forza della quale: «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati».
In tal senso significativo risulta il ruolo assegnato dalla legge: alla volontà dell'interessato capace di intendere e volere; alla volontà espressa 'ora per allora' attraverso le DAT; al medico titolare del 'dovere di curare'; al fiduciario designato dal paziente di attuare la sua volontà. Non consentita la possibilità per il medico, fuori dai casi e con le modalità espressamente previste dalla legge, di disattendere alle disposizioni rese dal paziente.
Ma il perimetro delle scelte di Fine Vita va oltre quanto disciplinato con la L. 219/17 investendo questioni quali la libertà, l'autodeterminazione e la dignità della persona, anche oltre i confini della libertà terapeutica in caso di incapacità.
La remissione di costituzionalità dell’art 580 CP testimonia come i rischi derivanti dalla mancata o anacronistica regolazione delle conseguente provocate dalle nuove possibilità biomediche sia idoneo a determinare “fattispecie tecnologiche” estranee al paradigma naturalistico e foriere, in assenza di adeguata regolamentazione, di inedite quanto inquietanti possibili violazioni di diritti fondamentali della persona.
Queste sono solo alcune delle questioni che verranno affrontate nel convegno.


Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 


Sede del Corso:
Salone dei Cinquecento c/o Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria, 2 – Firenze


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